Non operative, test obbligato sull’Irap

Pubblicato il 18 marzo 2008 Le società non operative impegnate a deliberare lo scioglimento agevolato a maggio 2007, concludono in queste settimane le operazioni di liquidazione interrogandosi sull’eventualità di assoggettare il reddito scaturito dalla detta procedura all’attuale aliquota sostitutiva del 10 per cento, in luogo del 25 per cento previsto dalla norma originaria. Già le Entrate avevano precisato – circolare 12/E/2008 – che le regole della legge 244 del 2007, che dispongono l’uscita agevolata con imposta ridotta al 10 per cento, riguardano unicamente le delibere assunte a partire dal 1° gennaio dell’anno in corso. Perciò, a non potere avvalersi del beneficio fiscale sono le società che hanno deliberato tra maggio e dicembre 2007. Ancora: i soggetti che hanno avviato la procedura in vigenza della legge 296 del 2006 (delibere entro il 31 maggio 2007) sono tenute ad applicare le disposizioni allora previste, anche quando la liquidazione si chiude nel 2008. Il punto viene, oggi, definitivamente confermato dalla circolare 21/E, diffusa ieri, che riporta come in Unico 2008 debba essere estesa all’Irap la disciplina delle società di comodo, con introduzione di un imponibile regionale minimo corrispondente al reddito presunto ai fini Ires maggiorato di certe componenti di costo (retribuzioni al personale, compensi a collaboratori ...). La prescrizione interessa, però, la società che non ha superato il test sui ricavi, anche se il reddito Ires dichiarato è più alto del minimo derivante dall’applicazione dei coefficienti di legge.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Misura Marchi+ 2024, sportello chiuso per esaurimento risorse

27/11/2024

Correttivo al processo civile: modificato il rito unificato persone, minori e famiglie

27/11/2024

Fiducia al Decreto flussi: convalida di trattenimento alla Corte d'appello

27/11/2024

Cig settore moda, al via le domande

27/11/2024

Fondo Nuove Competenze: nella terza edizione anche bonus per disoccupati e stagionali

27/11/2024

Acconto IVCA 2024: nuova imposta sul valore delle cripto-attività

27/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy