Non è giustificabile la notifica fuori termine per il cambio di indirizzo del legale costituito

Pubblicato il 20 settembre 2013 Secondo i giudici della Seconda sezione civile di Cassazione – sentenza n. 21437 depositata il 19 settembre 2013 – è onere del notificante, quale adempimento preliminare agli incombenti relativi al procedimento notificatorio, quello di accertarsi dell'assenza di mutamenti riguardanti il domicilio del procuratore costituito nel giudizio al fine di identificare correttamente il luogo della notificazione.

Ai fini, pertanto, della valutazione della tempestività della notificazione dell'impugnazione, la data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario non può assumere alcun rilievo, qualora l'atto in questione sia “ab origine” viziato da errore nell'indicazione dell'esatto indirizzo del destinatario, “poiché tale indicazione costituisce una formalità che non sfugge alla disponibilità del notificante”.

Ne consegue – conclude la Suprema corte – che vada dichiarato inammissibile il ricorso notificato oltre i termini nel caso in cui il ricorrente non abbia documentato che l'esito negativo della prima notifica, anteriormente richiesta, era ascrivibile alla impossibilità di accertare il mutamento dell'indirizzo del destinatario.

In definitiva, la notifica fuori termine dell'atto di impugnazione che sia conseguente al cambio di indirizzo del legale che ha comunicato i nuovi recapiti al Consiglio dell'ordine, in considerazione della possibilità di eseguire un'agevole verifica online, non è in alcun modo giustificabile.
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