I lavoratori ultra cinquantenni possono già accedere sui luoghi di lavoro esibendo il Green pass base e non quello rafforzato. La novità dell'ultimo decreto Covid è infatti in vigore dal 25 marzo 2022. Lo fa presente il Ministero della Salute con nota aggiornata al 28 marzo 2022.
Riepiloghiamo la vicenda e facciamo il punto sulle misure in vigore.
Il legislatore emergenziale ci ha abituati, complice una vertiginosa produzione normativa nel periodo pandemico, a repentini cambi di rotta. L'ultimo, in ordine cronologico, risale a qualche giorno fa e precisamente allo scorso 24 marzo, data in cui è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (la n. 70 del 2022) il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 che reca nuove disposizioni in merito all'utilizzo del green pass anche per l'accesso ai luoghi di lavoro e importanti sorprese per i datori di lavoro.
Il decreto legge in esame non proroga lo stato di emergenza Covid-19, che cesserà pertanto il prossimo 31 marzo, ma stabilisce le prime tappe per il graduale ritorno alla normalità. In particolare, l’articolo 8 del nuovo decreto Covid, rubricato “Obblighi vaccinali”, al comma 6, sostituisce l'articolo 4-quinquies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, che disciplina l'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei luoghi di lavoro per coloro che sono soggetti all'obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, e tra questi anche gli ultracinquantenni,.
La nuova norma dispone che, fino al 30 aprile 2022, anche gli over 50 per l'accesso ai luoghi di lavoro, debbano possedere e, su richiesta, esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cd. green pass base.
Nel testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, e oggi in vigore, si perde l'iniziale data di decorrenza (1° aprile 2022) risultante dalle bozze del decreto e dal comunicato pubblicato sul sito del Governo all'indomani dell'approvazione del decreto legge da parte del Consiglio dei Ministri.
Pertanto, dal 25 marzo 2022 (data di entrata in vigore del decreto legge n 24 del 2022), il datore di lavoro non può più richiedere il possesso del Green pass rafforzato ai lavoratori ultra cinquantenni che vogliono accedere nei luoghi di lavoro.
Resta, invece, confermato dal 1° aprile 2022 l'avvio di una serie di misure finalizzate al graduale superamento del Green pass rafforzato per l'accesso a specifici servizi e attività.
Sul tema è intervenuto il Ministero della Salute che, con nota pubblicata il 25 marzo 2022 e aggiornata al 28 marzo 2022, ha ricordato che, dal 25 marzo 2022 e fino al 30 aprile 2022, l'accesso ai luoghi di lavoro è consentito con il green pass base per tutti, compresi gli over 50.
Il Ministero richiama in calce il comunicato stampa di fine seduta del Consiglio dei Ministri del 17 marzo 2022 (a sua volta aggiornato), che testualmente recita “Dall’entrata in vigore del decreto sarà possibile per tutti, compresi gli over 50, accedere ai luoghi di lavoro con il Green Pass Base”.
Assodato, pertanto, che la novità è già operativa, cosa deve fare il datore di lavoro per non essere sanzionato?
La questione non è di poco conto considerato che le imprese hanno dovuto adeguarsi, nei mesi scorsi, alle disposizioni di cui al D.P.C.M. 2 marzo 2022 al fine di svolgere verifiche sui lavoratori differenziate in base all'età.
La tipologia di verifica denominata "Lavoro" dell'ultima versione disponibile dell’app VerificaC19 ha consentito infatti al datore di lavoro o a un suo delegato di validare le diverse tipologie di certificazione verde COVID-19 in funzione dell’età del soggetto, applicando la verifica Base per gli under 50 e quella Rafforzata se l’età del soggetto sottoposto alla verifica è maggiore o uguale a 50 anni.
Sarà pertanto necessario tornare ad utilizzare la tipologia di verifica “Base” per validare i Green pass associati agli eventi di vaccinazione, guarigione o tampone e le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione?
E come dovranno regolarsi le aziende che utilizzano il Greenpass50+, il servizio di verifica rilasciato dall'INPS e da ultimo arricchito della funzionalità per gli ultracinquantenni (Messaggio n. 721 del 14 febbraio 2022)?
Un altro aspetto da non sottovalutare è poi quello più strettamente legato alla irrogazione delle sanzioni pecuniarie. L'art. 1, comma 1, lett. n), del D.P.C.M. 2 marzo 2022 all'art. 17-octies descrive le modalità di verifica dell’obbligo vaccinale degli ultracinquantenni (che resta vigente con le relative sanzioni) nonché il procedimento di irrogazione delle sanzioni pecuniarie, attribuendo ai datori di lavoro o ai soggetti dallo stesso incaricati il compito di trasmettere al Ministero della salute gli elenchi dei lavoratori inadempienti attraverso le funzionalità messe a disposizione dallo stesso Ministero all’interno del Portale istituzionale INPS e della Piattaforma NoiPA. Chi dovrà effettuare la verifica dell'obbligo vaccinale?
In attesa degli opportuni chiarimenti, è bene ricordare che le attività di verifica devono essere effettuate esclusivamente sul personale effettivamente in servizio escludendo i dipendenti assenti per specifiche causali (es. ferie, malattie, permessi) o che svolgono la prestazione lavorativa in modalità agile.
Si ricorda infine che la scadenza della validità del Green pass durante la prestazione lavorativa non dà luogo a sanzioni e la permanenza sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro.
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