Non costituisce “innovazione” recintare l’area condominiale

Pubblicato il 06 marzo 2015 La Corte di Cassazione, seconda sezione civile, con sentenza n. 4508 depositata il 5 marzo 2015, ha rigettato il ricorso della proprietaria di un locale commerciale insistente in un condominio, con cui la stessa chiedeva annullarsi la delibera condominiale in cui veniva disposta la recinzione del complesso.

La delibera in questione, a detta della ricorrente, sarebbe stata infatti lesiva del suo diritto di proprietà esclusiva – in quanto la disposta recinzione metallica riduceva la visibilità del proprio esercizio commerciale dalla pubblica via – nonché adottata in violazione del quorum richiesto dall’art. 1136 c.c., pur trattandosi di innovazione ex art. 1120 c.c.

Di diverso avviso la Cassazione, secondo cui la recinzione della zona comune deliberata dall’assemblea dei condomini per evitare un indiscriminato calpestio dell’area – come per l’appunto nel caso in esame - non è suscettibile di inquadramento nella categoria delle innovazioni, dirette al miglioramento, all’uso più comodo o al maggior rendimento della cosa comune.

Configura piuttosto un semplice mutamento di sistemazione ed utilizzazione della cosa, rientrante dunque negli atti di ordinaria amministrazione, propri dell’amministratore.

La Corte ha parimenti escluso che la recinzione in questione potesse aver arrecato un pregiudizio al diritto di proprietà esclusiva della ricorrente, posto che il suo locale era dotato di ben tre porte di accesso, di cui una direttamente sulla pubblica via.
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