Non basta l'irregolare registrazione di un prelevamento per invertire l'onere della prova
Pubblicato il 03 luglio 2013
Con ordinanza n.
16757 depositata il 2 luglio 2013, la Corte di cassazione ha accolto il ricorso presentato da una Srl contro la decisione con cui i giudici di merito avevano confermato un avviso di accertamento ai fini Iva-Irpef-Irap emesso a seguito di Pvc e sulla scorta di indagini bancarie appositamente disposte, nel quale erano stati contestati un maggior reddito imponibile, un maggior valore netto della produzione e un maggior volume d'affari rispetto a quanto era stato dichiarato.
La Suprema corte di legittimità, in particolare, ha ritenuto condivisibili le doglianze avanzate dalla contribuente la quale aveva lamentato che non fosse sufficiente l'irregolare registrazione di un prelevamento bancario per invertire l'onere della prova a proprio sfavore e considerare il prelievo un ricavo; nella specie, infatti, i verificatori avevano ritenuto
“irregolari” le citate annotazioni solo perché registrate come prelevamenti di cassa, mentre le somme erano state prelevate per pagare i fornitori.
Di fronte a queste specifiche doglianze – si legge nel testo della decisione - il giudice di merito aveva omesso di argomentare in maniera trasparente le ragioni del proprio convincimento, limitandosi a generiche considerazioni circa la fondatezza della presunzione concernente i versamenti bancari, venendo meno “
al dovere di motivare in maniera adeguata su quanto oggetto di contraddittorio”.
Sempre in materia di indagini bancarie e accertamento fiscale, la Cassazione, con ordinanza n.
16579 del 2 luglio 2013, ha affermato che l'autorizzazione sulla base della quale, ai sensi dell'articolo 51, secondo comma, numero 7 del Dpr n.
633/1972, possono essere espletate indagini sui conti correnti del contribuente, risponde a finalità di mero controllo e non è necessario che sia motivata.
L'accertamento basato sulle indagini bancarie, ossia, è da ritenere valido anche nel caso in cui l'autorizzazione relativa a queste ultime sia priva di motivazione.