Non è ammesso ritardo

Pubblicato il 16 ottobre 2006

, con la sentenza n. 20269 del accoglimento del ricorso di una dipendente, chiarisce che il ritardo del datore di lavoro nella contestazione degli addebiti per le mancanze di un dipendente può far annullare il licenziamento ed espone l’impresa a risarcire interamente il danno, anche se si riscontra che il ritardo nel contestare i fatti era volto a non pregiudicare le prospettive del dipendente. Infatti, come nel caso in esame, il lasso di tempo intercorso tra i fatti contestati e l’addebito disciplinare aveva ingenerato la legittima convinzione della rinuncia all’esercizio del potere disciplinare. 

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