Nomina del difensore in soprannumero inefficace fino alla revoca del precedente

Pubblicato il 30 dicembre 2014 La nomina di un difensore in soprannumero si considera senza effetto finché la parte non provveda alla revoca delle nomine precedenti.

E’ quanto ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 53695 depositata in data 24 dicembre 2014, con cui è stata disposta la condanna dell’imputato al reato di calunnia.

In particolare, quale unico motivo del ricorso, il difensore di fiducia dell’imputato aveva dedotto la nullità del decreto di citazione a giudizio in appello, per non essergli stato notificato.

Ha precisato, in proposito, la Cassazione che l’attuale difensore non aveva alcun diritto alla lamentata notifica, posto che, inizialmente nominato in soprannumero, era subentrato solo in un momento successivo – e posteriore alla data della suddetta notifica – ovvero, a seguito di rinuncia al mandato da parte dell’originario difensore.

Inoltre, ha ritenuto la Cassazione che, sebbene la legge parli espressamente di revoca, il subentro dell’avvocato in soprannumero a quello precedente, poteva avvenire anche in caso di spontanea rinuncia di quest’ultimo.

In entrambe le ipotesi, l’efficacia sopravvenuta della nomina in soprannumero prescindeva dall’attualità del corrispondente interesse della parte, a quell’assistenza sino a quel momento inefficace.

Ciò che esclusivamente rilevava, era che il numero dei difensori rientrasse in quello indicato dagli artt. 96, 100 e 101 c.p.p.
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