I lavoratori stranieri altamente specializzati al centro di interventi volti a facilitarne l’ingresso in Italia.
Ne abbiamo parlato, a proposito del rilascio della Carta Blu, nell’articolo “Carta blu. Lavoratori altamente qualificati: in chiaro le regole per le domande”: vediamo ora cosa dispone il Ministero dell’Interno con il decreto del 29 febbraio 2024, pubblicato nella Gazzetta n. 79 del 4 aprile 2024, a proposito dei cosiddetti nomadi digitali, vale a dire i lavoratori stranieri altamente qualificati che svolgono la propria attività con strumenti tecnologici che consentono loro di lavorare in smart working in via autonoma o per un'impresa, anche non residente nel territorio nazionale.
Dopo quasi due anni di attese, si apre dunque anche l’Italia la possibilità di ottenere il visto “Nomadi digitali” per lavorare da remoto anche nel nostro Paese: vediamo in che modo.
Per svolgere l’attività nel nostro Paese, l’ingresso e il soggiorno per periodi superiori a 90 giorni sono consentiti al di fuori delle quote fissate annualmente per i lavoratori extracomunitari (si veda l’articolo “Decreto PA e sport. Immigrazione: ingressi fuori quota anche per imprese operanti all’estero”); per l’ingresso e il soggiorno per periodi inferiori a 90 giorni è invece comunque necessario il rilascio del visto di ingresso e del permesso di soggiorno ribattezzato, appunto, “Nomadi digitali”.
Ma vediamo le condizioni stabilite dal decreto del 29 febbraio 2024.
L'ingresso e il soggiorno dei nomadi digitali è consentito ai lavoratori che:
NOTA BENE: Per l’ingresso come nomade digitale (professionista o lavoratore autonomo) non è richiesto alcun nulla osta provvisorio così come per l’ingresso di un lavoratore da remoto (collaboratore o dipendente di un’impresa).
I lavoratori autonomi nomadi digitali possono richiedere l’attribuzione di un numero di Partita Iva all’Agenzia delle Entrate.
Il visto è rifiutato o, se già rilasciato, è revocato, se il datore di lavoro o committente residente nel territorio dello Stato risulti condannato negli ultimi 5 anni, anche con sentenza non definitiva; a tale scopo il richiedente è infatti tenuto a presentare, all'atto della domanda di visto presso l'ufficio consolare competente, una dichiarazione sottoscritta dal datore di lavoro che attesti l'assenza di condanne a proprio carico negli ultimi 5 anni per i seguenti reati:
Lo straniero, ottenuto il visto d'ingresso, deve fare domanda di permesso di soggiorno alla questura della provincia in cui si trova entro 8 giorni lavorativi dall'ingresso nel territorio dello Stato; il permesso, rilasciato mediante utilizzo di mezzi a tecnologia avanzata, reca la dicitura «nomade digitale - lavoratore da remoto», è valido per massimo un anno e può essere rinnovato se permangono le condizioni che ne hanno consentito il rilascio.
Il permesso non è rilasciato o, se già rilasciato, è revocato col venir meno dei requisiti o delle condizioni indicate nel decreto per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, nonché in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni fiscali e contributive vigenti nell'ordinamento nazionale.
Sotto tale ultimo profilo, la questura comunica infatti il rilascio del permesso di soggiorno, trasmettendo copia del contratto di lavoro o collaborazione alle sedi territoriali Inps, Inail e all’Agenzia delle Entrate.
Infine, il decreto 29 febbraio 2024 consente, al nomade digitale, il ricongiungimento familiare.
Ai familiari del nomade digitale è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari, di durata pari a quello del lavoratore.
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