Nel caso in cui venga a mancare l’autonomia organizzativa del prestatore d’opera, i noli “ a caldo” sono da ritenersi esclusi dal reverse charge dell’Iva. Con la risoluzione n. 205 del 3 agosto, l’agenzia delle Entrate, in linea con le indicazioni della circolare n. 45 di Assonime, ricorda che per determinare il corretto trattamento Iva per i contratti di nolo è fondamentale considerare le clausole contrattuali. Nel caso in cui il prestatore esegue il servizio come puro esecutore materiale delle direttive del committente, viene a mancare l’autonomia organizzativa, per cui non essendo configurabile un contratto di appalto è di conseguenza esclusa l’applicazione dell’inversione contabile. Se, invece, ciò che rileva non è il mero noleggio delle attrezzature bensì un contratto di appalto, è applicabile il reverse charge.
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