di giustizia nella sentenza 14/9/2006 relativa ai procedimenti riuniti C-181/04 e C-183/04 fornisce un’importante precisazione, che costringerà a rivedere la prassi nazionale basata sull’ampia previsione dell’articolo 8-bis del Dpr 633/72. In particolare, si specifica che il trattamento di non imponibilità Iva previsto per il noleggio di navi commerciali riguarda solo la navigazione d’alto mare e non è, pertanto, estendibile a quella costiera. La questione sottoposta all’attenzione della Corte riguarda l’interpretazione dell’articolo 15 della sesta direttiva, che esenta alcune operazioni del comparto aeronavale, tra cui al punto 4, le cessioni di beni destinati al rifornimento e al vettovagliamento di navi: a) adibite alla navigazione d’alto mare e al trasporto a pagamento di passeggeri o usate nell’esercizio di attività commerciali, industriali e della pesca; b) adibite a operazioni di salvataggio e assistenza in mare o alla pesca costiera.
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