Il ministero del Lavoro, nell’interpello 31 dell’8 agosto 2008, chiarisce che benché negli enti, associazioni di arte e cultura e negli istituti scolastici religiosi che operano senza scopo di lucro, soggetti agli obblighi di assunzione di disabili, la quota di riserva si calcoli sul personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative, laddove le norme della contrattazione collettiva o quelle desumibili dai regolamenti degli organismi in questione non consentano una puntuale individuazione del personale rientrante nella quota di riserva, si ritiene che da detta quota debbano considerarsi esclusi unicamente quei soggetti i quali svolgono un’attività che, in senso stretto, costituisce diretta ed immediata espressione delle finalità proprie dell’organismo che viene in considerazione. Nel caso sottoposto all’attenzione del Ministero, di una istituzione scolastica religiosa, è corretto il computo, ai fini del collocamento obbligatorio, del personale docente, con esclusione di quanti esercitano le funzioni di culto costituenti diretta ed immediata espressione delle finalità proprie dell’istituto religioso.
Inoltre, nell’interpello il Ministero indica gli organi cui è demandato il compito di effettuare il giudizio di idoneità allo svolgimento delle mansioni di un lavoratore disabile.
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