No alle intercettazioni Gip non ricusato

Pubblicato il 31 marzo 2017

Il provvedimento di cui all'art. 267 c.p.p. – con cui, nella specie, il Gip non autorizza le intercettazioninon può costituire manifestazione indebita di convincimento del magistrato, rilevante ai fini della sua ricusazione ex art. 37 comma 1 lett. b) c.p.p., qualora la motivazione sia riferita ai presupposti per le intercettazioni, ovvero all'esistenza di gravi indizi di reato ed all'assoluta indispensabilità delle stesse ai fini della prosecuzione delle indagini.

Sulla base di detto principio, la Cassazione, terza sezione penale, ha respinto il ricorso della persona offesa in un reato di violenza sessuale, avverso la pronuncia con cui la Corte d’Appello aveva rigettato la sua richiesta di ricusazione del Gip. Richiesta motivata sulla base di una pretesa indebita manifestazione di convincimento, da parte dello stesso Gip, sui fatti oggetto dell’imputazione, che sarebbe emersa nella motivazione del provvedimento di rigetto della richiesta di autorizzazione all'intercettazione di conversazioni, avanzata dal pubblico ministero.

Nessuna indebita minifestazione di convincimento

I Giudici Supremi hanno in proposito ritenuto attendibili le argomentazioni dalla Corte territoriale, che aveva rigettato l’istanza di ricusazione del Gip, in quanto questi si era limitato a rilevare – negando le intercettazioni – l’insussistenza di gravi indizi di reato, evidenziando che la versione dei fatti esposta dalla minorenne persona offesa, appariva in contrasto con quella resa da un testimone all'episodio e che ciò rendeva carente l’attendibilità intrinseca ed estrinseca della denunciante, a prescindere dall'inutilità investigativa delle richieste intercettazioni. Inutilità dovuta anche al fatto che le amiche della persona offesa – che avrebbero dovuto essere destinatarie delle intercettazioni – avevano semplicemente avuto notizia della vicenda da quest’ultima e non erano state presenti all'episodio.

Ricusazione solo se anticipata la decisione finale

Può assumere rilevanza ai fini della ricusazione – precisano in proposito gli ermellini – solo l’anticipazione di valutazioni non giustificate dalle sequenze procedimentali previste dalla legge o tali da invadere, senza necessità e senza nesso funzionale con l’atto da compiere, l’ambito decisionale finale del merito, anticipandone in tutto o in parte gli esiti (anticipazione di opinione sulla colpevolezza o innocenza dell’imputato).

Ma nel caso di specie – prosegue la Corte con sentenza n. 15849 del 30 marzo 2017 – dal tenore del provvedimento del Gip ricusato, non emerge alcuna sua convinzione circa la colpevolezza o innocenza del soggetto indagato, anche prescindendo dalla rilevanza funzionale di tale provvedimento in relazione al suo scopo tipico.

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