No all'amministrazione di sostegno se l’interessato è lucido e si oppone

Pubblicato il 28 settembre 2017

La Cassazione si è pronunciata in tema di amministrazione di sostegno precisando che il giudice non può imporre misure restrittive alla libera determinazione dell’interessato qualora questi sia una persona pienamente lucida che rifiuti il consenso o addirittura si opponga alla nomina dell’amministratore, se la sua protezione sia già di fatto assicurata in via spontanea dai familiari o dal sistema di deleghe attivato autonomamente dallo stesso.

Niente misure restrittive, dunque, “ove difetti il rischio di una adeguata tutela dei suoi interessi, pena la violazione dei diritti fondamentali della persona, di quello di autodeterminazione e della dignità personale dell’interessato”.

Le considerazioni in oggetto sono contenute nel testo della sentenza n. 22602 del 27 settembre 2017, con la quale la Suprema corte ha accolto il ricorso presentato da un uomo avverso la decisione con cui i giudici di merito avevano confermato l’apertura dell’amministrazione di sostegno a favore del primo, in accoglimento della richiesta in tal senso avanzata dal figliastro.

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