E’ inibito all’amministratore di condominio poter rappresentare in giudizio i condomini nelle cause per ottenere l’equo indennizzo a seguito di una durata troppo lunga del processo (legge Pinto).
E’ questo il principio espresso nella sentenza n. 22558 del 22 ottobre 2009 della Corte di cassazione, accogliendo il ricorso presentato dal Ministero della giustizia che aveva contestato la sentenza del tribunale di Roma favorevole, invece, al riconoscimento di un equo indennizzo.
Ricordano i giudici di legittimità che l’amministratore può agire in giudizio in rappresentanza del condominio solamente per la “gestione delle cose comuni”, ma per quanto riguarda i diritti che i condomini detengono come singoli, è necessario che l’amministratore consegua specifico mandato da ogni condomino, cosa che nella fattispecie non è avvenuta. E quando si tratta di richiedere l’equo indennizzo per l’eccessiva durata del processo non vi è dubbio che titolari del diritto sono i singoli condomini in quanto tali.
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