Il Ministero dell'interno, con la circolare n. 300/a/1/34197/101/138 del 16 maggio 2008, ha chiarito che l'accesso alle immagini prodotte dai dispositivi elettronici di controllo delle infrazioni deve essere limitato ai soggetti interessati, portatori di un interesse diretto, concreto ed attuale; così, il trasgressore non può ottenere dalla polizia stradale copia delle multe elevate a carico di altri automobilisti. Il richiedente, si precisa, deve coincidere con l'intestatario del veicolo ovvero con il trasgressore, qualora sia stato identificato al momento dell'accertamento dell'illecito. All'atto della presentazione della richiesta, l'interessato dovrà esibire un documento di identificazione ovvero far pervenire una dichiarazione autocertificata. Se la richiesta è presentata per conto di persone giuridiche, enti, per i tutori e curatori, oltre al documento di identificazione sarà necessario esibire anche un titolo che attesti questa qualità. Verrà redatto verbale della presa visione e dell'estrazione di copia e “qualora dall'immagine siano riconoscibili a bordo del veicolo altre persone diverse dal conducente, la visione o la copia potrà essere autorizzata solo previo oscuramento totale delle persone stesse”.
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