No all'accertamento Irpef basato sui consumi provvisori di corrente elettrica
Pubblicato il 03 febbraio 2011
Illegittimo l'atto di accertamento per la rettifica del volume di affari di un esercente l'attività di parrucchiere, ritenuto maggiore rispetto a quello dichiarato, emesso dall'Agenzia delle entrate e basato sul consumo dello shampoo e della lettura delle bollette.
La sezione tributaria della Corte di cassazione, con pronuncia n.
2480 del 2 febbraio 2010, ha respinto il ricorso dell'Agenzia delle entrate in quanto il consumo giudicato non coerente con l'attività esercitata era stato ricavato dalle bollette dell'energia elettrica provvisorie e quindi relative a dati ipotetici di consumo.
Come prova contraria, il contribuente ha fornito i dati reali del consumo derivanti dal contatore, che la Corte di cassazione ha definito sicuramente più attendibili, e da cui risultava un consumo minore di energia.