No alla sospensione condizionale subordinata al rilascio dei documenti

Pubblicato il 30 gennaio 2014 Con la sentenza n. 3958 del 29 gennaio 2014, la Seconda sezione penale di cassazione ha parzialmente annullato una sentenza di condanna per appropriazione indebita disposta nei confronti di un amministratore di condominio; in particolare, la decisione dei giudici di merito è stata annullata limitatamente alla parte in cui la concessione della sospensione condizionale della pena in favore dell'amministratore era stata subordinata al risarcimento dei danni e alla restituzione della documentazione contabile afferente il condominio quando quest'ultimo non si era nemmeno costituito parte civile.

Secondo la Suprema corte, in particolare, non rientrava nelle facoltà del giudice di merito quella di condannare, d'ufficio, l'amministratore alla restituzione del denaro e dei documenti contabili né quella di subordinare la sospensione della pena al relativo adempimento; in considerazione della circostanza che il condominio “si è completamente disinteressato del processo”, “non poteva il giudice provvedere d'ufficio”.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Assumere un over 50: tre soluzioni a confronto per risparmiare

08/10/2024

CCNL Lavanderie e Tintorie Conflavoro - Accordo integrativo del 09/09/2024

08/10/2024

CCNL Metalmeccanica artigianato Conflavoro - Accordo del 09/09/2024

08/10/2024

Reddito di cittadinanza: mancata comunicazione di nuova occupazione

08/10/2024

Modello 730/2024 errato? Correzione con le dichiarazioni integrative

08/10/2024

Cassa Forense: pagamento contributi con scadenza 31 ottobre 2024

08/10/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy