No alla responsabilità del medico se il malato non reagisce

Pubblicato il 16 maggio 2012 I giudici della Corte di cassazione, con la sentenza n. 7529 depositata il 15 maggio 2012, hanno confermato la decisione con cui le precedenti corti di merito avevano escluso la responsabilità di una guardia medica in relazione alla morte di un signore anziano per asserita mancata osservazione delle prescrizioni mediche.

A fronte delle richieste avanzate dagli eredi dell'anziano, volte al riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni subiti in considerazione della morte del proprio congiunto, la Suprema corte ha sottolineato che il medico non poteva ritenersi responsabile in quanto la complicazione che aveva aggravato le condizioni del paziente era da ascrivere, esclusivamente, allo stato di solitudine e alla mancanza di forza o volontà del malato nell’assunzione dei medicinali.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Installatori e manutentori piscine Conflavoro - Stesura dell'1/2/2023

07/10/2024

CCNL Impianti sportivi Conflavoro - Stesura del 10/09/2022

07/10/2024

Assegno di inclusione e tirocini sociali: cosa fare per evitare la sospensione dell'indennità

04/10/2024

CCNL Assicurazioni - Agenzie generali Italia spa Anagina - Stesura del 10/7/2024

04/10/2024

Assicurazioni Agenzie generali Anagina. Rinnovo

04/10/2024

Applicazione Direttiva DAC 7 in Italia: chiarimenti su definizione di “piattaforma” e “venditore”

04/10/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy