No alla nullità del pignoramento se il vizio è sanato dalla nota di trascrizione
Pubblicato il 04 aprile 2015
Con sentenza n.
6833 depositata il 3 aprile 2015, la Corte di Cassazione, terza sezione civile, ha accolto il ricorso presentato da una debitrice, avverso la pronuncia con cui il Tribunale aveva respinto la sua opposizione agli atti esecutivi.
Detta opposizione, in particolare, trovava fondamento nella dichiarata improseguibilità dell’espropriazione immobiliare in questione, in quanto la
quota del bene esecutato di spettanza della debitrice ricorrente,
non era stata puntualmente indicata nell’atto di pignoramento, bensì,
solo nella relativa nota di trascrizione.
Sul punto, la Cassazione ha stabilito come nel caso di specie
non possa ritenersi nullo l’atto di pignoramento, ancorché presenti delle constatate lacune in ordine alla specificazione della quota appartenente alla debitrice, comproprietaria del bene staggito.
Detta informazione, infatti, è
chiaramente desumibile dalla nota di trascrizione, che si colloca – quale attività contestuale e non distinta – in
un rapporto di interazione e complementarità con l’atto impugnato, tale da
emendare in vizio in esso riscontrato.