La Corte di cassazione, con la sentenza n. 36659 del 13 ottobre 2010, ha accolto il ricorso presentato dalla difesa di due ragazzi minorenni avverso l'ordinanza con cui il Tribunale dei minori di Potenza aveva disposto, nei loro confronti, la carcerazione preventiva a seguito di alcuni episodi di bullismo.
Secondo la Suprema Corte, poiché il giudice di merito non aveva per nulla paventato la possibilità di adottare nei confronti dei due misure cautelari diverse e meno gravose, era da ritenere che il provvedimento adottato fosse non adeguatamente motivato.
In particolare – sottolinea la Corte - “se appare incontestabile, nella fattispecie, la sussistenza della gravità del quadro indiziario e delle esigenze cautelari, come emerge dalla motivazione del provvedimento impugnato, congrua e priva di vizi logici, altrettanto non può dirsi in ordine all’esigenza di disporre la custodia cautelare per l’inadeguatezza di ogni altra misura”. Al riguardo, “il provvedimento impugnato appare affetto dal vizio di motivazione apparente, in quanto esclude l’adeguatezza di ogni altra misura cautelare senza una specifica indagine sugli effetti che l’allontanamento dei prevenuti dall’ambiente scolastico, con altre misure cautelari, potrebbe produrre in ordine ai pericolo concreto di reiterazione delle condotte criminose”.