No alla correzione della sentenza se all'atto viene apportata una “modifica essenziale”

Pubblicato il 15 dicembre 2010 Con sentenza n. 43993 del 14 dicembre 2010, la Sesta sezione penale di Cassazione, ha annullato, senza rinvio, un'ordinanza con cui la Corte di appello di Potenza, all'esito di procedimento per la correzione dell'errore materiale di una sentenza, aveva disposto l'inserimento nel dispositivo della detta decisione della frase “conferma le statuizioni civili”.

I giudici di legittimità hanno accolto il ricorso dell'imputato che, in primo grado, era stato riconosciuto colpevole del reato di calunnia e, pertanto, anche condannato al risarcimento dei danni in favore della parte civile. Nei confronti dello stesso, tuttavia, era stato dichiarato, in secondo grado, di non doversi procedere per intervenuta prescrizione ma in tale sede non era stata confermata la condanna al risarcimento del danno. Proprio per questo la Corte di appello aveva ritenuto di dover intervenire con la correzione dell'errore materiale del dispositivo.

Detta operazione non era però da ritenere condivisibile in quanto – sottolinea la Corte - “nel dispositivo di una sentenza d'appello, alla decisione di improcedibilità dell'azione penale per sopravvenuta prescrizione del reato, la conferma della condanna al risarcimento del danno, costituisce una “modifica essenziale” della sentenza perché, alla statuizione che definisce il rapporto processuale penale, si aggiunge la distinta ed ulteriore decisione sull'azione civile del risarcimento”.
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