No alla confisca del denaro se si dimostra la provenienza
Pubblicato il 27 luglio 2011
Nuova sentenza della sesta sezione penale della Corte di cassazione in materia di confisca di somme frutto di reato.
Con pronuncia n.
29926 del 26 luglio 2011 la suprema Corte ha stabilito che deve essere revocato, perché non legittimo, il sequestro del denaro e dei beni dell’imputato per corruzione in un processo penale quando viene data prova che quei beni hanno una provenienza lecita e quindi non sono frutto di una condotta delittuosa.
Infatti, spiegano i magistrati di cassazione, la rato dell’istituto della confisca ex articolo 12-sexies del D.L. n. 306/1992, è che si provveda al sequestro del denaro, dei beni o delle altre utilità nel momento in cui “
il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito”.
Quindi se l’imputato riesce a dimostrare la liceità dei beni non può essere disposta la confisca, non rilevando che le somme non siano state oggetto di dichiarazione dei redditi. Tale condotta, da ricondurre ad un fatto fiscale, non attiene alla confisca ma si pone in un ambito diverso, attratto da norme specifiche in materia tributaria.