No alla condanna del genitore che non versa il mantenimento per obiettiva incapacità economica

Pubblicato il 12 luglio 2011 Con sentenza n. 27051 depositata lo scorso 11 luglio 2011, la Corte di cassazione ha annullato la decisione con cui i giudici di merito avevano condannato un padre, sordomuto, accusato di aver fatto mancare alla figlia minore i mezzi di sussistenza.

L'uomo si era rivolto ai giudici di legittimità denunciando la mancanza del presupposto dello stato di bisogno della minore e di essere nell'incolpevole indisponibilità di mezzi economici, essendo stato accertato in giudizio che lo stesso percepiva soltanto una pensione di invalidità di 243 euro a fronte di un versamento mensile stabilito dal giudice civile in favore della figlia”.

Doglianze ritenute fondate dalla Corte la quale ha ribadito come “l’obbligo di prestazione dei mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore presuppone la capacità economica dell’obbligato, con la conseguenza che assume rilievo, ai fini di sanzionare penalmente l’inadempimento, che la mancata corresponsione delle somme dovute sia da attribuire all’indisponibilità, persistente, oggettiva, ed incolpevole, di introiti sufficienti a soddisfare le esigenze minime di vita”.

In definitiva, la condanna è stata annullata “perché il fatto non sussiste” in quanto, nella specie, era stata accertata “una obiettiva ed incolpevole incapacità economica del soggetto obbligato”.
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