No al raddoppio della tassa se il cartello pubblicitario è illuminato dai fari delle auto
Pubblicato il 05 febbraio 2011
La Ctp di Reggio Emilia, con la sentenza
272/01/10 del 2010, fornisce una precisazione in merito alle ipotesi in cui scatta il raddoppio dell'imposta sulla pubblicità, ex articolo 7, comma 7 del decreto Legislativo n. 507/1993. Tale disposizione stabilisce che l'imposta è dovuta in misura doppia quando la pubblicità è “effettuata in forma luminosa o illuminata”.
Il disposto è stato interpretato dalla concessionaria dell'imposta comunale del capoluogo emiliano come debenza in misura doppia dell'imposta anche qualora il cartello pubblicitario sia illuminato da una fonte esterna allo stesso (nella specie, i cartelli di una ditta venivano illuminati dai fari delle auto), in quanto il risultato conseguito con un cartello luminoso (perchè voluto dal richiedente) o illuminato (non in forma volontaria) è il medesimo.
Di diverso avviso i giudici tributari: essi sostengono che la norma in discorso richiede un “facere”. Pertanto si verifica il raddoppio dell'imposta solamente nei casi in cui sia il soggetto passivo ad installare al cartello pubblicitario una fonte di luce apposita.