La Corte dei conti, sezione centrale di controllo sulla legittimità degli atti delle amministrazioni dello Stato, con delibera n. 20 del 27/11/2009, ha precisato che il controllo preventivo di legittimità ad opera della Corte dei conti, come previsto dall'articolo 17, comma 30, del d.l. n. 78/2009, non trova applicazione per gli atti e i provvedimenti di incarichi e consulenze affidati da enti locali ed enti a loro collegatati.
La norma in parola, l’articolo 17, commi 30 e 30-bis, è stata deliberata con lo scopo di ampliare il controllo preventivo di legittimità della Corte anche agli atti e contratti di conferimento di incarichi ad esperti e specialisti, agli incarichi di studi e consulenza, per contenere la spesa pubblica, senza specificare i destinatari dell’obbligo.
La Corte nel rispondere ad un quesito posto da una Asl ha specificato che non è possibile assoggettare ad un controllo preventivo di legittimità da parte dello Stato atti di enti, come enti locali e territoriali, equiordinati al potere centrale.
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