La Corte di cassazione, con la sentenza n. 11004 del 2009, ha confermato le precedenti decisioni di merito di assoluzione nei confronti di un chirurgo plastico di Asti che operava i pazienti nel suo studio privato praticando nei loro confronti anche l'anestesia locale. Per gli interventi effettuati negli studi privati - spiegano i giudici di legittimità - il chirurgo, anche in assenza di una specifica disciplina legale regolatrice, può effettuare l'anestesia purchè questa non sia totale.
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