Niente usucapione senza la prova dell’uso esclusivo, pacifico, pubblico ed incontrastato del locale

Pubblicato il 22 gennaio 2013 La Corte di cassazione, con la sentenza n. 709 del 14 gennaio 2013, ha definitivamente rigettato la domanda avanzata dalla proprietaria di una soffitta posta in un fabbricato condominiale e volta all’accertamento dell’intervenuta usucapione, in suo favore, della proprietà di un locale non condominiale ad uso sgombero, adiacente alla predetta soffitta.

La donna, in particolare, aveva proposto impugnazione avverso la decisione di secondo grado con cui era stato rilevato che il locale in questione era ricompreso tra le parti condominiali e che difettava la prova non solo di un valido possesso ad usucapionem in capo alla stessa, ma anche della durata ultraventennale del possesso medesimo.

 Statuizione a cui hanno aderito i giudici di legittimità secondo i quali “la circostanza che la soffitta fosse chiusa e che solo la B. (proprietaria) ne detenesse le chiavi non vale a dimostrare che essa utilizzasse in via esclusiva anche il locale adiacente”; del resto – continua la Corte di cassazione – non era stata fornita alcuna prova da parte dell’attrice “circa l’uso esclusivo, pacifico, pubblico ed incontrastato, da parte sua, del locale de quo, né, tanto meno, della durata ultraventennale del preteso possesso”.

Ciò senza contare che i testi escussi in primo grado avevano mostrato “di non avere neppure compreso quale fosse il locale oggetto delle domande loro rivolte, avendo essi fatto riferimento alla soffitta (che effettivamente la B. aveva acquistato), ma non all’adiacente vano di sgombero oggetto della richiesta di usucapione”.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Contratti di solidarietà 2024: al via le domande

29/11/2024

NASpI e DIS-COLL, accesso al SIISL entro 15 giorni dalla fruizione

29/11/2024

Definizione agevolata delle liti tributarie in linea con la Costituzione

29/11/2024

Memorandum: scadenze fisco dal 1° al 15 dicembre 2024 (con Podcast)

29/11/2024

Memorandum: scadenze lavoro dal 1° al 15 dicembre 2024 (con Podcast)

29/11/2024

Alluvione Emilia-Romagna, Toscana e Marche: regole per erogazione contributi

29/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy