La Corte di Cassazione, seconda sezione civile, ha respinto la richiesta di una donna, volta ad far riconoscere l’avvenuta usucapione di taluni vani dell’immobile di proprietà del marito, adducendone l’uso esclusivo ventennale (ossia dalla data di separazione personale, e non legale, da quest’ultimo).
La Suprema Corte ha fatto proprio, in proposito, il ragionamento dei giudici distrettuali, secondo cui, seppur i rapporti tra i due coniugi si fossero deteriorati diversi anni prima rispetto alla separazione legale – come attestato da lettera con cui la moglie manifestava l’intenzione di allontanarsi dall'abitazione familiare – nondimeno la convivenza era proseguita per ulteriori dieci anni; ossia sino alla instaurazione del suddetto giudizio di separazione.
Va dunque escluso – a parere della Corte con sentenza n. 20568 del 12 ottobre 2016 – che il possesso ad usucapionem della ricorrente possa farsi risalire al periodo della prolungata convivenza, ritenendo del tutto inverosimile che ognuno dei coniugi utilizzasse una singola porzione dell’immobile. Evenienza, quest’ultima, oltretutto non riscontrata nel giudizio di merito.
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