Niente sequestro nel garage dell'avvocato
Pubblicato il 04 giugno 2014
Con sentenza n.
23002 del 3 giugno 2014, la Corte di cassazione ha annullato, senza rinvio, il provvedimento con cui il tribunale del riesame, nel contesto di un'indagine per dichiarazione infedele e omessa dichiarazione, aveva confermato il
sequestro della documentazione di un avvocato reperita
nel garage annesso al suo studio legale.
Divieto di sequestro dei documenti oggetto di difesa
Secondo i giudici di legittimità, in particolare, l'organo giudicante nelle fasi di merito non aveva fatto corretta applicazione dell'
articolo 103 del Codice di procedura penale ai sensi del quale, presso i difensori, non si può procedere a sequestro di carte o documenti relativi all'oggetto della difesa,
salvo che questi ultimi non costituiscano corpo del reato.
E tale divieto – si evince nel testo della decisione – è operativo anche nei casi in cui l'archivio dell'avvocato sia dislocato, come nella specie, in luogo diverso dallo studio del professionista.