Niente sanzioni per l'accettazione tacita dell’eredità trascritta oltre i trenta giorni

Pubblicato il 13 settembre 2012 Con circolare n. 3 pubblicata il 12 settembre 2012, la Direzione centrale Pubblicità immobiliare e affari legali dell’Agenzia del Territorio è intervenuta per fornire precisazioni in merito all’applicabilità delle sanzioni previste dall’articolo 9 del Decreto legislativo n. 347 del 31 ottobre 1990 alle formalità di trascrizione dell’accettazione tacita dell’eredità.

In particolare, viene chiarito come, nelle ipotesi di accettazione tacita dell’eredità non vi è alcuna sanzione da applicare qualora l'atto contenente l'evidenza dell’accettazione venga trascritto oltre il termine di 30 giorni dalla sua formazione.

L’accettazione tacita dell’eredità – si legge nel testo della circolare – proprio perché non è operata sulla base di una espressa dichiarazione di volontà in tal senso, né risulta necessariamente correlata ad un atto di per sé trascrivibile, non rientra nel novero degli atti soggetti a trascrizione per i quali l’articolo 6, comma 1 del Decreto legislativo n. 347/1990 pone l’obbligo di curare la trascrizione in capo al pubblico ufficiale rogante e autenticante.

In definitiva, quando venga redatto un atto, in forma qualificata, dal quale risulti l’accettazione tacita dell’eredità, la trascrizione dell’acquisto mortis causa oltre i trenta giorni dalla data dell’atto sulla base del quale è consentito curare l’adempimento pubblicitario non configura una fattispecie sanzionabile ai sensi dell’articolo 9, comma 2 del suddetto decreto.
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