Niente rimborso per spese forfettarie senza il decreto che ne fissa la misura massima
Pubblicato il 23 ottobre 2013
Con la sentenza n.
43143 depositata il 22 ottobre 2013, la Corte di cassazione è intervenuta in materia di liquidazione dei compensi spettanti agli avvocati alla luce dell'emanazione dei parametri di cui al Dm n. 140/2012 e della nuova legge professionale forense.
In particolare, è stato evidenziato come, in tema di spese processuali,
“non risultando ancora emanato il decreto di cui al comma 6 dell'art. 13 Legge n. 247 del 2012, cui è devoluta la determinazione della misura massima per il rimborso delle spese forfettarie, la disposizione di cui al comma 10 dei medesimo articolo 13 - che reintroduce la previsione del rimborso delle predette spese, in passato denominate “spese generali” -, deve ritenersi allo stato in concreto non operante”.
Ne discende che le spese sostenute dalla parte civile costituita andranno, allo stato, liquidate come da dispositivo, con riguardo ai soli compensi, in difetto della documentazione di esborsi rimborsabili; non è dovuto, ossia, il rimborso di spese “
forfettarie” o
“generali”.