Niente raddoppio dei termini di accertamento per l'Irap

Pubblicato il 20 gennaio 2018

L'Irap non è un'imposta per la quale sono previste sanzioni penali, poiché le violazioni in tale ambito non sono inserite tra le ipotesi delittuose previste dal Dlgs 74/2000.

Questo ricorda la Corte di cassazione nell'ordinanza n. 1425 del 19 gennaio 2018.

Pertanto, non si applica alle dichiarazioni Irap il raddoppio dei termini - termine lungo - di decadenza per la notifica degli accertamenti derivanti da comunicazioni di notizia di reato tributario.

Il decreto citato ricomprende in modo espresso solamente i reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

Quanto alla possibilità di allargare la disciplina del raddoppio anche all'Irap, nella sentenza si spiega che “una diversa interpretazione si pone in contrasto con il divieto di analogia, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 25 della Costituzione”.

Si ricorda che dal 2016 la disciplina del raddoppio dei termini di accertamento è stata abrogata.

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