Per trasferire il minore in affido condiviso da una scuola ad un'altra è necessario il consenso di entrambi i genitori.
Lo ha ribadito il Tar Emilia Romagna con sentenza del 23 ottobre 2009 confermando quanto già statuito da altri Tribunali dei minori in ossequio al principio che la potestà sui figli rimane sempre in comune, sia qualora l’affido sia esclusivo che condiviso. Infatti le decisioni che riguardano i figli delle coppie divorziate non devono mai recare pregiudizio alla prole; pertanto anche il genitore non affidatario qualora ravvisi tale pregiudizio può adire il giudice.
In sostanza il dirigente che riceve la richiesta di trasferimento di un minore figlio di genitori divorziati deve verificare, prima di rilasciare il nulla osta necessario, che non vi sia stata opposizione di uno dei due genitori.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".