Niente nullità per l'accertamento con adesione non autorizzato

Pubblicato il 27 giugno 2015

Con sentenza n. 13242 depositata il 26 giugno 2015, la Corte di Cassazione, sezione tributaria, ha parzialmente accolto il ricorso del Fallimento di una s.a.s., avverso la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso introduttivo da esso promosso contro degli avvisi di accertamento.

Secondo la Ctr, in particolare, detto ricorso era da ritenersi tardivo, non potendosi considerare sospeso per 90 giorni il termine per l'impugnazione, per effetto della presentazione, da parte del curatore, della domanda di accertamento con adesione. Detta domanda infatti, non era stata preceduta dalla  acquisizione di autorizzazione da parte del giudice delegato, sicché ne sarebbe derivata – secondo i giudici dell'appello - la nullità della intrapresa procedura di accertamento con adesione, nonché l'applicazione, all'ipotesi di specie, del termine di sospensione ordinario di 60 giorni dalla notifica dell'accertamento.

Di diverso avviso la Cassazione, secondo cui – nell'accogliere il relativo motivo di censura – la mancanza di autorizzazione del giudice delegato o del Tribunale - prevista dall'art. 35 legge fallimentare ad integrazione dei poteri spettanti al curatore nello svolgimento della attività negoziale – importa, non tanto la nullità dei negozi posti in essere, quanto piuttosto l'annullabilità dei medesimi, che può essere fatta valere ex art. 1441 c.c. unicamente dall'Amministrazione fallimentare (nell'interesse della quale è posta).

Nella fattispecie dunque – ha concluso la Cassazione – non si è determinata alcuna nullità della procedura di accertamento con adesione e la presentazione dell'istanza da parte del curatore ha determinato la sospensione del termine per 90 giorni, con conseguente tempestività del successivo ricorso giurisdizionale.  

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