Niente iscrizione ad Albo avvocati se non si insegna diritto

Pubblicato il 29 ottobre 2015

Con sentenza n. 21949 depositata il 28 ottobre 2015, la Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, ha respinto il ricorso di una insegnante a tempo indeterminato e part – time di scuola primaria, a cui il Consiglio nazionale forense aveva negato la possibilità di iscriversi all'Albo degli avvocati (poichè nel frattempo aveva superato l'esame), ritenendo che detta iscrizione fosse preclusa dall'art. 19 Legge 247/2012, recante la nuova disciplina sull'ordinamento della professione forense.

Deroghe alle incompatibilità univoche e non estensive

Nel respingere le doglianze della ricorrente, la Cassazione ha chiarito che il menzionato art. 19 della nuova legge professionale – avente ad oggetto la disciplina delle eccezioni alle incompatibilità alla professione legale – per come formulato, non consente di avallare interpretazioni estensive formulate a suo tempo dalla stessa Corte di legittimità.

Infatti, ferma la incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche con orario limitato, l'art. 19 prevede una deroga solo con riguardo "all'insegnamento o la ricerca in materie giuridiche all'università, nelle scuole secondarie pubbliche o private o in istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici".

Si tratta dunque di limiti univoci, non solo riguardo al luogo in cui si svolge l'insegnamento, ma anche riguardo – e questa è la novità rispetto alla previgente legge professionale – all'ambito disciplinare (che deve riguardare esclusivamente materie giuridiche).

La norma in esame non consente dunque di ricomprendere nelle deroghe anche gli insegnanti che - come nel caso di specie – lavorino presso la scuola elementare e che, per l'appunto, non insegnino diritto.  

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