A precisare che la sospensione programmata non dà diritto all’indennità di disoccupazione poiché la prestazione non spetta ai lavoratori assunti a tempo indeterminato per i quali siano previsti, in disposizioni contrattuali specifiche, uno o più periodi di sospensione dal lavoro con caratteristiche di periodicità e di puntualità nella determinazione della durata e dei tempi, è l’Istituto di previdenza sociale, con il messaggio 13536 del 2006. L’ottenimento della prestazione avviene attraverso la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro ai centri per l’impiego competenti, nonché attraverso la presentazione d’istanza apposita all’Inps (modello DS 21). L’Istituto addiviene alla conclusione dell’esclusione dell’indennità alla categoria dei lavoratori suesposta sulla base del parere espresso dal Welfare, anche in ragione di quanto è indicato nell’articolo 13, comma 9, della legge 80/2005.
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