In tema di contribuzione dovuta dai datori di lavoro, nella specie esercenti attività edile, l’art. 29 D.L. 244/1995 (convertito con Legge n. 341/1995) - nel determinare la misura dell’obbligo contributivo previdenziale ed assistenziale in riferimento ad una retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiori all'orario normale di lavoro stabilito dalla contrattazione collettiva - prevede l’esclusione dell’obbligo contributivo per una varietà di assenze, tra di loro tutte accomunate dal fatto che si tratta di situazioni in cui è la legge a prevedere che il datore sospenda il rapporto.
Ne consegue che, laddove invece la sospensione derivi da una libera scelta del datore di lavoro o costituisca frutto di un accordo tra le parti, continua a rimanere intatto l’obbligo retributivo, dovendosi escludere, attesa l’assenza di identità di ratio tra le due ipotesi considerate, la possibilità di una interpretazione estensiva o analogica. E ciò, tanto più che l’eventuale ampliamento dei casi di esonero contributivo può essere effettuato solamente mediante decreti interministeriali.
E’ quanto ha enunciato la Corte di Cassazione, sezione lavoro, accogliendo il ricorso dell’Inps che, con cartella esattoriale, aveva richiesto i contribuiti omessi da un imprenditore edile in relazione ad alcuni periodi di rapporti di lavoro con dei dipendenti. L’imprenditore, tuttavia, si era opposto alla richiesta, evidenziando che per detti periodi non fosse maturata l’obbligazione contributiva, non avendo i dipendenti (extracomunitari) ricevuto la retribuzione per aver fatto ritorno nei propri paesi di origine, con conseguente sospensione del rapporto di lavoro. L’opposizione veniva dapprima accolta dalla Corte d’Appello, ravvisando che nella specie non trovasse applicazione la regola del minimale contributivo, vertendosi in un caso di sospensione consensuale del rapporto di lavoro.
Non della stessa opinione la Corte Suprema – con ordinanza n. 19662 del 4 agosto 2017 – stante, per l’appunto, il carattere tassativo delle ipotesi di esclusione dell’obbligo di versamento del c.d. minimale contributivo, con conseguente onere del datore di lavoro che invoca la ricorrenza di una siffatta deroga, di indicare la disposizione contrattuale che la prevede nel caso specifico; situazione, questa, non concretizzatasi nel caso di specie.
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