L’articolo 130 del Codice in materia di protezione dei dati personali vieta l’invio di una e-mail per pubblicizzare un prodotto o un servizio senza il previo consenso dell’interessato. Il Garante per la privacy sottolinea che la reperibilità in rete di un indirizzo di posta elettronica non ne autorizza l’uso indiscriminato. Il relatore (Giuseppe Fortunato) del provvedimento che ha deciso, il 20 aprile, sul ricorso presentato da un cittadino che aveva ricevuto posta elettronica indesiderata, ha chiarito: “Occorre dire un fermo no alla prassi di mandare una e-mail pubblicitaria senza consenso e poi scusarsi affermando che comunque quella era l’unica comunicazione inviata. Così come bisogna smetterla con la prassi di reperire un indirizzo di posta elettronica su Internet e poi utilizzarlo per e-mail pubblicitarie non richieste. Il Garante non può tollerare tali comportamenti intrusivi”.
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