Niente concorso nell’esercizio abusivo della professione per il titolare dello studio che tollera l’attività altrui
Pubblicato il 24 maggio 2012
Secondo la Corte di cassazione – sentenza n.
19544 del 23 maggio 2012 – risponde del delitto di esercizio abusivo di una professione, a titolo di concorso, chi agevoli o favorisca lo svolgimento da parte di una persona non autorizzata di un'attività professionale per la quale sia richiesta una abilitazione speciale; in ogni caso, non si può ritenere che possa essere punita, per una forma di responsabilità concorsuale, anche la condotta di mera connivenza o tolleranza.
Sulla scorta di detto assunto i giudici di legittimità hanno ribaltato la decisione con cui un dentista, titolare dello studio, era stato condannato per aver lasciato che un proprio apprendista svolgesse delle attività riservate ai professionisti abilitati.