Niente concorso formale per chi guida in stato di ebbrezza e senza patente

Pubblicato il 03 dicembre 2012 La Corte di cassazione, con la sentenza n. 45742 del 2012, ha escluso che potesse ritenersi applicabile la disciplina del concorso formale o, in alternativa, della continuazione, con riferimento alle due figure delittuose contestate ad un motociclista che era stato colto alla guida del proprio ciclomotore privo di patente e in stato di ebbrezza.

Secondo la Suprema corte, in particolare, si tratterebbe di due violazioni non riconducibili ad un unico disegno criminoso. Ed infatti, evidenziando la diversità degli elementi che concorrono a integrare le contravvenzioni di specie, la Corte ha sottolineato l’assenza di alcuna unicità di azione tra i reati di guida in stato di ebbrezza e di guida senza patente, seppur contestualmente constatati.

Si tratta – si legge nel testo della decisione - di ipotesi distinte, posto che il comportamento penalmente rilevante, nonostante il tratto comune costituito dalla condotta di guida, assume connotati diversi.

Confermata, in definitiva, la sentenza di condanna all'arresto e all'ammenda già disposta in capo al motociclista dai giudici dei gradi di merito.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Sicurezza sul lavoro, incentivi INAIL per formazione e informazione: upload documentazione

29/04/2025

Ferie collettive, differimento adempimenti da chiedere entro il 31 maggio

29/04/2025

Certificazione parità di genere: più tempo per le attività formative per accedere al Fondo

29/04/2025

Memorandum: scadenze lavoro dal 1° al 15 maggio 2025 (con Podcast)

29/04/2025

Ultimi giorni per presentare la Dichiarazione IVA 2025

29/04/2025

Molestie in azienda: formazione dei datori di lavoro e dirigenti

29/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy