Niente azione di rivalsa nei confronti del proprietario del veicolo rubato coinvolto nel sinistro

Pubblicato il 29 agosto 2012 Con ordinanza n. 14681 depositata il 28 agosto 2012, la Corte di cassazione ha ribaltato la decisione con cui la Corte di appello di Roma aveva ritenuto legittima la domanda di rivalsa avanzata da una compagnia di assicurazione, designata dal Fondo di garanzia vittime della strada, nei confronti del proprietario di un veicolo coinvolto in un incidente dopo che lo stesso era stato rubato. La compagnia intendeva rifarsi sul proprietario in considerazione del fatto che l’autovettura di specie non era risultata assicurata.

Secondo la Corte di cassazione, tuttavia, tale circostanza era da ritenere priva d'incidenza causale sulla determinazione del sinistro stradale verificatosi. Era da escludere, infatti, una responsabilità del proprietario in quanto, a seguito del furto, il veicolo circolava contro la volontà del proprietario medesimo.

Nel sistema della legge sull’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile dei veicoli (o natanti) a motore” – conclude la Corte “l’obbligazione del Fondo di garanzia, avente natura risarcitoria e non indennitaria, è sostitutiva di quella dei responsabili del danno di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 19 (legge 990/1969) e perciò l’azione di regresso dell’assicuratore e quella di rivalsa dell’impresa designata sono correlate all’astratta configurabilità e al concreto accertamento della responsabilità per il sinistro stradale che il convenuto in regresso o rivalsa può contestare formulando le medesime eccezioni opponibili al danneggiato”.
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