Niente aggiotaggio per la società che si adegua al modello 231
Pubblicato il 20 gennaio 2010
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, con una sentenza pronunciata il 17 novembre 2009, ha dichiarato l'insussistenza del reato di aggiotaggio informativo, di cui all'articolo 2637 del Codice civile, contestato ad una società quotata sull'assunto che avrebbe diffuso "notizie false", concretamente idonee a provocare una sensibile alterazione del valore delle azioni e delle obbligazioni emesse dalle società del gruppo.
Determinante, per il Gip, la volontà della società di adottare, tempestivamente, un modello organizzativo adeguato a quanto prescritto dal Decreto legislativo n. 231 del 2001. L'organo giudicante ha infatti ritenuto non discutibile, sul piano dell'efficacia, il fatto che la società si fosse conformata alle linee guida fornite da Confindustria, assegnando la responsabilità delle comunicazioni price sensitive al presidente e all'amministratore delegato.