Niente accesso alle dichiarazioni dei lavoratori per il procedimento di ordinanza/ingiunzione

Pubblicato il 06 novembre 2018

Ad un call center sono stati contestati con verbale di accertamento, verbale di diffida ex art. 13 D.Lgs. n. 124/2004 e successiva ordinanza di ingiunzione, diversi illeciti amministrativi riferiti a rapporti di lavoro intercorsi con settantanove operatori.

La società ha lamentato, tra le altre questioni, la violazione degli artt. 22, 23 e 24 della Legge n. 241/1990 e del D.M. n. 757/1994 per aver ritenuto inapplicabili tali disposizioni, in materia di accesso agli atti amministrativi, anche al procedimento di ordinanza/ingiunzione finendo con il frustrare i diritti di difesa delle parti.

La Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n. 28156 del 5 novembre 2018, ha fatto presente che la Corte di legittimità, con orientamento consolidato, ha affermato che in tema di sanzioni amministrative, il procedimento preordinato alla loro irrogazione sfugge all'ambito di applicazione della Legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto, per la sua natura sanzionatoria, è compiutamente retto dai principi sanciti dalla Legge 21 novembre 1981, n. 689 (ex multis: Cass. n. 4363 del 2015; n. 4873 del 2007; n. 8763 del 2010 ).

Quindi - sottolinea la sentenza - la pienezza della cognizione riconosciuta specificamente al giudizio di opposizione ai sensi degli artt. 22 e 23 della Legge n. 689/1981, nel caso di specie preceduto dalla regolarità formale del preventivo procedimento amministrativo di accertamento, giustifica l'esclusione dell'applicazione della Legge n. 241/1990 e le generali tutele ivi previste, invocate dai ricorrenti sotto il profilo dell'accesso alle dichiarazioni rese dai lavoratori interessati.

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