Neutralità Internet. Corte Ue: no a privilegi e discriminazioni su servizi

Pubblicato il 16 settembre 2020

La Corte di giustizia Ue ha risposto ad alcune domande di pronuncia pregiudiziale che vertevano sull’interpretazione dell’articolo 3 del regolamento 2015/2120 che stabilisce misure riguardanti l’accesso a un’Internet aperta e il principio della neutralità della rete web.

Interpretazione del regolamento Ue su neutralità di Internet

Tali domande erano state presentate nell’ambito di due controversie che vedevano contrapposti uno dei principali operatori nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione dell’Ungheria e l’Ufficio nazionale dei media e delle comunicazioni di tale Paese, in merito a due decisioni con le quali quest’ultimo aveva ingiunto al primo di porre fine ad alcuni dei suoi servizi di accesso a Internet.

La Corte di Budapest aveva deciso di sospendere i procedimenti e di sottoporre alla Corte europea la verifica sulla conformità alle norme europee dell’accordo commerciale posto in essere dall’operatore, con il quale all’utente finale veniva praticata una tariffa a costo zero per determinate applicazioni attuando anche una discriminazione limitatamente alle condizioni dell’accordo commerciale stipulato con l’utente finale e unicamente nei confronti dell’utente finale parte di detto accordo.

Esercizio dei diritti degli utenti finali da tutelare

I giudici europei, pronunciandosi ieri nell’ambito delle cause riunite C‑807/18 e C‑39/19, hanno evidenziato come gli obblighi di protezione dei diritti degli utenti di Internet e di trattamento non discriminatorio del traffico siano ostativi a che un fornitore di accesso al web privilegi, come nel caso in esame, talune applicazioni e taluni servizi, mediante pacchetti che consentono a tali applicazioni e servizi di beneficiare di una “tariffa zero” e che assoggettano l’utilizzo delle altre applicazioni e degli altri servizi a misure di blocco o di rallentamento.

Secondo la Corte, la conclusione di tali accordi sarebbe idonea a limitare l’esercizio dei diritti degli utenti finali, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del menzionato regolamento, su una parte significativa del mercato.

Difatti, detti pacchetti, da un lato, incrementerebbero l’utilizzo delle applicazioni e dei servizi privilegiati e, dall’altro, diminuirebbero l’utilizzo delle altre applicazioni e degli altri servizi disponibili, considerando le misure mediante le quali il fornitore di servizi di accesso a Internet rende quest’ultimo utilizzo tecnicamente più difficoltoso, se non impossibile.

Senza contare che più l’aumento dei clienti che concludono siffatti accordi è rilevante, tanto più l’impatto cumulativo di tali accordi può, in considerazione della sua portata, comportare una notevole limitazione all’esercizio dei diritti degli utenti finali, fino a compromettere l’essenza stessa di tali diritti.

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