L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 100 del 16 maggio, ha chiarito che il ripristino di crediti ceduti in precedenza per un’impresa che redige il “bilancio Ias” non ha rilevanza fiscale. Fiscalmente, l’articolo 109, comma 2, lettera a) del Tuir utilizza, diversamente dagli Ias, un criterio di carattere formale per determinare il momento in cui sono conseguiti i corrispettivi delle cessioni e le spese di acquisizione dei beni. La norma fiscale, pur essendo riferita ai beni, detta un principio generale, in base al quale ha rilievo la titolarità giuridica all’esercizio del diritto di credito. Ne consegue che, in caso di cessione di crediti, per determinare il periodo di competenza si deve considerare il criterio formalistico della stipula dei contratti di cessione, mediante il quale si trasferisce la titolarità del diritto di credito. Questo trova conferma nell’articolo 109, comma 1, per cui la certezza giuridica del diritto di credito può derivare esclusivamente dal contratto di cessione. Pertanto, solo in base a quanto disposto nel contratto di cessione può essere determinata la certezza dei proventi derivanti da cessione del credito. In definitiva, la regola Ias non ha riconoscimento fiscale. La conclusione dell’Agenzia però non tiene conto dell’articolo 106, comma 3, del Tuir che dà rilevanza, per le banche, ai crediti risultanti dal bilancio.
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