Con la risoluzione n. 4 diffusa ieri, il Dipartimento delle politiche fiscali del ministero dell’Economia ha chiarito che, per quanto riguarda le agevolazioni Ici, non può usufruire di aliquota agevolata e detrazione l’agente di polizia che vive in una caserma e non può dimostrare di destinare un immobile a propria abitazione principale. Richiamando l’articolo 8 del decreto legislativo 504/1992, il Dipartimento ha spiegato che spetta all’interessato fornire la prova di aver fissato la propria abitazione principale in un immobile diverso da quello di residenza anagrafica e questo principio vale anche per i soggetti che appartengono alle Forze di Polizia. Secondo il Dipartimento, in questo caso non assume alcun rilievo l’articolo 66 della legge n. 342/2000, secondo cui il personale in servizio permanente delle Forze Armate e di Polizia non è richiesta la residenza nel Comune dove si trova l’immobile. Questo ha effetti per imposta di registro, Iva e Irpef, ma non per l’Ici.
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