Nessuna servitù di parcheggio
Pubblicato il 11 novembre 2014
Secondo la Corte di cassazione –
sentenza n. 23708 del 6 novembre 2014 – il
parcheggio di autovetture costituisce manifestazione di un possesso a titolo di proprietà del suolo “
non anche estrinsecazione di un potere di fatto riconducibile al contenuto di un diritto di servitù”.
Rispetto alla servitù, difetta la
realitas, l'
inerenza, ossia,
al fondo dominante dell'utilità, così come
al fondo servente del peso.
Del resto, la mera
commoditas di
parcheggiare l'auto per specifiche persone che accedono al fondo
non può integrare gli estremi della utilità inerente al fondo stesso, bensì in un
vantaggio affatto personale dei proprietari.
Sulla scorta di queste considerazioni, la Suprema corte ha accolto il ricorso presentato da una srl contro la decisione con cui i giudici di merito avevano riconosciuto l'esistenza di una
servitù di parcheggio costituita a mezzo di contratto.
Negozio nullo per impossibilità dell'oggetto
La Corte ha, in particolare, aderito alle doglianze della ricorrente srl evidenziando, nella specie, la
nullità della volontà negoziale per
impossibilità dell'oggetto.