L’Ancl, auspicando un coordinamento tra le diverse amministrazioni, denuncia un conflitto interpretativo sulla materia delle sanzioni amministrative per l’utilizzo di lavoratori irregolari (già previste dalla legge 73/2002 e sostituite dall’articolo 36-bis del Dl Bersani n. 223, convertito da legge n. 248/2006): da un lato le Entrate (circolare 35 del 30 maggio), dall’altro il Lavoro (circolare 6980 del 1° giugno). L’autrice segnala la maggiore condivisibilità con la circolare del ministero del Lavoro.
Sostiene l’Agenzia che per le violazioni contestate in data anteriore a quella di entrata in vigore della legge di conversione 248 (prima, quindi, del 12 agosto 2006) la competenza ad irrogare dette sanzioni spetti alla Direzione provinciale del Lavoro. In tal senso si è anche espressa l’Avvocatura generale dello Stato. Dissente il minlavoro, ad avviso del quale le ipotesi di violazione consumate prima del 12 agosto 2006 e non ancora notificate ai trasgressori ricadono integralmente nell’ambito della previgente disciplina del dl 12/2002, continuando per esse a trovare applicazione il regime sanzionatorio che individua nell’Agenzia il soggetto competente alla irrogazione della sanzione, commisurata al costo del lavoro e assoggettata al regime procedimentale del dlgs 472/1997, in coerente applicazione del principio del tempus regit actum, in forza del quale ogni condotta va asservita alla disciplina in vigore al momento della commissione del fatto.
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