I soggetti che intendono trasferire la loro residenza fiscale in Italia, aderendo all’opzione prevista dall’art 24-bis del TUIR (“flat tax”), pagheranno un’imposta di 100mila euro esclusivamente sui redditi prodotti all’estero. Per i redditi prodotti in Italia dai neo residenti si applicano le aliquote ordinarie previste nel nostro Paese.
A ribadirlo, a precisazione di alcuni titoli apparsi sui media, l'Agenzia delle Entrate con il comunicato stampa del 9 marzo 2017.
Si ricorda che l'agevolazione ha il fine di attrarre in Italia persone fisiche ad alto reddito.
È rivolta, dunque, agli stranieri con un alto patrimonio che intendono trasferire la loro residenza fiscale in Italia, a cui è proposta la tassazione forfettaria di 100.000 euro annui per tutti i redditi di fonte estera per ciascun periodo d’imposta per cui viene esercitata.
Si possono includere i propri familiari (assoggettati a un’ulteriore imposta sostitutiva di 25mila euro ciascuno).
A regolare il regime agevolativo il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 47060 dell'8 marzo 2017. Reca le modalità applicative per l'esercizio, la modifica o la revoca dell'opzione e per il versamento dell'imposta sostitutiva.
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