Nell’ISEE non rientrano gli emolumenti compensativi e risarcitori a favore dei disabili

Pubblicato il 17 febbraio 2015 Il TAR del Lazio, con sentenza n. 2458 dell’11 febbraio 2015, ha riconosciuto l’illegittimità dell’art. 4, lett. f) del DPCM n. 159/2013, ovvero della previsione in forza della quale, ai fini dell’ISEE, il reddito di ciascun componente familiare è ottenuto sommando anche i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche.

Per il Tribunale, la genericità e ampiezza del richiamo a trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, comporta che nella definizione di “reddito imponibile” di cui all’art. 5 del D.L. n. 201/2011, sono stati considerati tutti i proventi che l’ordinamento pone a compensazione dell’oggettiva situazione di svantaggio, anche economico, che ricade sui disabile e sulle loro famiglie.

A tal proposito, chiarisce la sentenza, gli emolumenti riconosciuti a titolo meramente compensativo e/o risarcitorio a favore delle situazioni di “disabilità” - quali le indennità di accompagnamento, le pensioni INPS alle persone che versano in stato di disabilità e bisogno economico, gli indennizzi da danno biologico invalidante, di carattere risarcitorio, gli assegni mensili da indennizzo ex Leggi nn. 210/92 e 229/05, e tutte le altre somme che possono identificarsi a tale titolo - non possono costituire “reddito” in senso lato, né possono essere comprensive della nozione di “reddito disponibile” di cui all’art. 5 del citato decreto legge, il quale è stato adottato proprio ai fini di revisione dell’ISEE e della tutela della disabilità.

Per quanto sopra, il Tar del Lazio ha annullato l’art. 4, comma 2, lett. f), del DPCM n. 159/2013 ed ha affermato la necessità che sia rimodulata la funzione sociale di ogni singolo trattamento assistenziale, previdenziale ed indennitario.
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